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Sez. 6, Sentenza n. 2490 del 22/06/1995 Cc. (dep. 21/08/1995) Rv. 202774 - 01

Impugnazioni - In genere | Principio di unicità del diritto di impugnazione - Esaurimento dei mezzi di gravame da parte del difensore - Autonoma proposizione di impugnazione da parte dell'indagato imputato - Inammissibilità - Applicazione anche in procedimento "de libertate" - Sussistenza - Appello avverso la proroga dei termini di custodia cautelare.
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202774-01

Impugnazioni - In genere

Anche per le impugnazioni riguardanti i procedimenti "de libertate" vale il principio della unicità del diritto di impugnazione per cui l'esaurimento del mezzo per primo scelto dalla parte o dal suo difensore esamina il diritto all'impugnazione anche nei confronti dell'altro soggetto legittimato. Non è perciò ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte con proprio autonomo atto di appello dopo che il difensore abbia esercitato, esaurendolo, il diritto di impugnazione. Ciò vale a maggior ragione per l'appello avverso la proroga dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 305 n. 2 cod. proc. civ. che, prevedendo non un rito camerale con l'intervento della parte, ma l'obbligo di "sentire il PM e il difensore", appresta un mezzo per l'intervento della sola difesa tecnica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)