diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4561 del 30/06/1999 Cc. (dep. 27/07/1999) Rv. 214034 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Principio dell'unicità del diritto all'impugnazione - Conseguenze - Proposizione del gravame da uno dei soggetti legittimati e intervento su di esso della decisione di merito - Preclusione all'impugnazione degli altri legittimati - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214034-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Gli autonomi diritti di impugnazione attribuiti all'indagato (o all'imputato) e ai difensori trovano precisi limiti al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Ed invero, per il principio dell'unicità del diritto all'impugnazione, una volta che il gravame sia stato proposto da uno qualsiasi dei soggetti legittimati (indagato o imputato ovvero suo difensore) e che su di esso sia intervenuta la decisione di merito, detto diritto, avendo conseguito il suo effetto, si è consumato, onde ne è precluso l'ulteriore esercizio che, essendo funzionalmente diretto a un risultato in favore dell'indagato (o imputato) e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore, non può essere reiterato in presenza di una decisione che ha provveduto sull'impugnazione altrimenti proposta. (Fattispecie in tema di procedimento di riesame). (Conf. Sez. I, 30 giugno 1999 n. 4562, Perrucci e n. 4563, Palmisano, non massimate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)