Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010 (Rv. 615638 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | CERTALEX - Revoca - Decorrenza degli effetti - Dalla data della visita di verifica - Fondamento - Conseguenze in tema di ripetizione dei ratei indebitamente versati.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni; ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 52 com. 3, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)