Sez. L, Sentenza n. 6091 del 26/04/2002 (Rv. 554020 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Revoca - Ripetizione dei ratei indebitamente versati - Decorrenza - Riferimento alla data di accertamento di insussistenza dei requisiti sanitari - Necessità - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo - ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, d.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento -, deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 com. 8 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)