Sez. L - , Ordinanza n. 8970 del 11/04/2018 (Rv. 648386 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Decorrenza - Verbale negativo della Commissione medica - Data di comunicazione - Rilevanza - Successivo provvedimento di revoca - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di invalidità civile, il termine di decadenza semestrale fissato dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, per la proposizione della domanda giudiziale di invalidità, decorre dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica anche nell'ipotesi in cui detto verbale accerti il venir meno dei requisiti sanitari per il beneficio in godimento, restando invece irrilevante la data del successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale, che ha carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 1, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)