Sez. 6, Sentenza n. 48379 del 25/11/2008 Ud. (dep. 30/12/2008) Rv. 242400 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Chirurgo ospedaliero in servizio di reperibilità - Violazione dell'obbligo di pronto intervento - Configurabilità del reato - Indicazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di omissione o rifiuto di atti di ufficio, il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato dal medico già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza di intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto e visitare il malato, non essendogli consentito di sindacare a distanza la necessità e l'urgenza della chiamata. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328 cod. pen., comma primo, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell'intervento chirurgico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)