Sez. 6, Sentenza n. 6328 del 26/04/1996 Ud. (dep. 24/06/1996) Rv. 205089 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere | Primario in servizio di reperibilità - Violazione dell'obbligo di pronto intervento - Configurabilità del reato - Indicazione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - In genere
Il primario in servizio di reperibilità è tenuto a recarsi prontamente al reparto ospedaliero di pertinenza nel momento in cui il sanitario addetto ne sollecita la presenza in relazione a ravvisata urgenza di intervento chirurgico. L'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono cioè a configurarsi in termini formali, senza possibilità di sindacato a distanza da parte del chiamato; pertanto i rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328 comma primo cod. pen. si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non appare tecnicamente connessa alla effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza dell'operazione chirurgica.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, DPR 25/06/1983 num. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)