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Sez. L, Sentenza n. 14127 del 15/12/1999 (Rv. 532256 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Indennità di diaria ridotta ex art. 21 c.c.n.l. 23 luglio 1976 - Presupposti - Personale viaggiante - Nozione - Addetti al movimento e al controllo del personale viaggiante - Distinzione - Spettanza dell'indennità a quest'ultimi - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532256-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'indennità di diaria ridotta - riconosciuta dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 in favore del personale viaggiante dei servizi automobilistici e di linea extraurbana per il servizio prestato fuori della sede di lavoro per periodi non inferiori alle sei ore e non superiori alle dieci ore continuative - non spetta agli addetti al settore movimento e traffico, ancorché nelle relative mansioni rientri il controllo sul personale viaggiante e sull'utenza, posto che tali lavoratori non appartengono alla categoria del personale viaggiante (per tale intendendosi il personale che viaggi normalmente); né l'indennità in questione può considerarsi estesa a tali addetti per il solo fatto che ad essi venga corrisposta la diaria per le trasferte nella stessa misura ridotta prevista per il personale viaggiante ed in misura inferiore a quella prevista per l'altro personale non viaggiante, non potendo desumersi dalla corresponsione di un trattamento economico deteriore rispetto a quello contrattuale la volontà aziendale di riconoscere un trattamento superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)