Sez. U, Sentenza n. 2488 del 18/03/1988 (Rv. 458258 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - TRASPORTO MARITTIMO - AZIONE PER DANNI DEL CONSEGNATARIO - CONTRO IL VETTORE E L'IMPRESA CHE HA CURATO LO SBARCO E LA CONSEGNA DELLA MERCE FINO ALLA RICONSEGNA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA STIPULATA CON IL VETTORE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESTENSIONE ALLA DOMANDA PROPOSTA CONTRO L'ULTIMO CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - TRASPORTO MARITTIMO - AZIONE PER DANNI DEL CONSEGNATARIO - CONTRO IL VETTORE E L'IMPRESA CHE HA CURATO LO SBARCO E LA CONSEGNA DELLA MERCE FINO ALLA RICONSEGNA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA STIPULATA CON IL VETTORE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESTENSIONE ALLA DOMANDA PROPOSTA CONTRO L'ULTIMO CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
In tema di trasporto marittimo di cose, e con riguardo a controversia risarcitoria promossa dal consegnatario, per danni alla merce, contro il vettore (o il suo raccomandatario) e contro l'impresa che abbia curato lo sbarco e la custodia della merce medesima fino alla riconsegna, il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda nei confronti del vettore, derivante da clausola compromissoria per arbitrato estero validamente inserita nella polizza di carico, non può estendersi, per ragioni di concessione, alla domanda nei confronti dell'altro convenuto, la quale resta pertanto affidata alla cognizione di detto giudice (salva la eventuale sospensione del relativo procedimento, per ragioni di pregiudizialità). (V 124/82, mass n 417813).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)