Sez. U, Sentenza n. 5397 del 17/05/1995 (Rv. 492301 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI | Domanda da devolvere alla decisione di arbitri stranieri per effetto di clausola compromissoria e connessa domanda di competenza del giudice italiano - Contemporanea pendenza dei relativi procedimenti - Ipotesi di attrazione per connessione ex art. 4 n. 3 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI
Qualora, con riguardo a due domande connesse, una sia devoluta, in forza di valida clausola compromissoria, alla decisione di arbitri stranieri (nella specie, domanda di risarcimento dei danni nei confronti della venditrice, straniera, di merce rivelatasi avariata alla discarica all'esito di trasporto via mare) e l'altra spetti alla competenza giurisdizionale del giudice italiano (nell'ipotesi, domanda di risarcimento dei danni, per il medesimo fatto, nei confronti del vettore marittimo italiano), la contemporanea pendenza del procedimento per arbitrato estero e di quello davanti al giudice italiano non può dar luogo ad una ipotesi di attrazione per connessione, in quanto la regola di cui all'art. 4, n. 3, cod. proc. civ. - che attribuisce al giudice italiano la cognizione della domanda nei confronti dello straniero quando sia connessa con altra pendente davanti al giudice italiano - non opera in materia di riparto della giurisdizione e, quindi, non può trovare applicazione qualora, in relazione alla causa da assorbire, via sia uno specifico titolo di attribuzione della stessa ad un organo giudicante straniero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 bis, Legge 05/01/1994 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)