diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1736 del 19/05/1969 (Rv. 340754 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - MURO DI CINTA - DISTANZE - DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MURO DI CINTA - FINALITA NEI FONDI A DISLIVELLO - RILEVANZA AI FINI DELLE DISTANZE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340754-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - MURO DI CINTA - DISTANZE - DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MURO DI CINTA - FINALITA NEI FONDI A DISLIVELLO - RILEVANZA AI FINI DELLE DISTANZE - ESCLUSIONE.*

Il muro di cinta si caratterizza, rispetto al muro di fabbrica, per la sua destinazione prevalente alla protezione da possibili invadenze di estranei ove i fondi confinanti siano a dislivello, esso puo assolvere anche alla secondaria funzione di contenimento e di sostegno. Proprio in considerazione della sua destinazione e delle sue caratteristiche di isolamento e di altezza non superiore a metri tre, il muro di cinta e privo di autonomia strutturale e non e, conseguentemente, considerabile ai fini della Determinazione delle distanze legali, ai sensi dell'art.878 cod.civ.. (Conf. 1414-67, massima n.328040).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)