Sez. 2, Sentenza n. 649 del 20/02/1975 (Rv. 373981 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - REQUISITI - FUNZIONE DI RECINZIONE - ALTEZZA - ISOLAMENTO - FONDI A DISLIVELLO - FUNZIONE DI CONTENIMENTO - IRRILEVANZA - DISTANZE - OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - REQUISITI - FUNZIONE DI RECINZIONE - ALTEZZA - ISOLAMENTO - FONDI A DISLIVELLO - FUNZIONE DI CONTENIMENTO - IRRILEVANZA - DISTANZE - OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
Il muro di cinta che, a norma dell'art 878, non va considerato ai fini del computo delle distanze legali, deve rispondere al triplice requisito di essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprieta, allo scopo di separarla dalle altre, custodirla e difenderla da intrusione, di non superare l'altezza di tre metri e di costituire un muro isolato, le cui facce, cioe, emergano dal suolo e siano isolate da ogni altra costruzione. Peraltro, l'esclusione dal computo delle distanze legali sussiste anche nei confronti del muro frapposto tra due fondi a dislivello, che oltre alla funzione tipica del muro di cinta, adempia, altresi, quella di contenimento e sostegno del fondo superiore e sempre che esso non superi l'altezza massima di tre metri. Ricorrendo tali condizioni, in presenza delle quali non ha alcun rilievo il fatto che il dislivello fra i due fondi abbia origine naturale o artificiale il proprietario del fondo inferiore puo costruire a meno di tre metri dal muro suddetto. (V 914/74, mass n 368812; 3562/72, mass n 361538; (V 1736/72, mass n 340754; 1414/67, mass n 328040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)