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Sez. 2, Sentenza n. 3562 del 11/12/1972 (Rv. 361538 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - ALTEZZA - SUPERAMENTO DEI METRI TRE - CONDIZIONI - DISTANZE - COMPUTO PER LE DISTANZE LEGALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361538-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - ALTEZZA - SUPERAMENTO DEI METRI TRE - CONDIZIONI - DISTANZE - COMPUTO PER LE DISTANZE LEGALI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il muro di cinta che bene puo adempiere anche una funzione di sostegno o di contenimento e puo quindi elevarsi oltre il limite massimo di tre metri, se la sua concreta funzionalita e strumentalita, in stretta aderenza allo stato dei luoghi, lo esiga, e espressamente eccettuato dal computo delle distanze legali fino a quando abbia quella funzione, e pertanto non puo dar luogo ad un diritto del proprietario di sostituirlo con una vera e propria costruzione la quale prescinda dalle distanze anzidette. (V 3286'69, mass n 343318; 1736'69, mass n 340754; (V 1312'69, mass n 339997; 1414'67, mass n 328040; (V 364'59; 359'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 886, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)