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Sez. 3, Sentenza n. 589 del 20/03/2000 Cc. (dep. 20/03/2000) Rv. 216527 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Registro degli atti non costituenti notizia di reato - Iscrizione - Provvedimento del P.M. che dispone la trasmissione del documento in archivio - Impugnabilità - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 2000-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216527-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

Non è impugnabile il provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone la trasmissione all'archivio di un documento pervenuto al suo ufficio ed iscritto nel registro "mod. 45", denominato "degli atti non costituenti notizia di reato" di cui al D.M. 30 settembre 1989. In particolare, la scelta del P.M. di iscrivere la segnalazione ricevuta in un registro diverso da quello previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., non può essere censurata in sede di legittimità, non costituendo esercizio di potere giurisdizionale, neppure sotto il profilo della abnormità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., DM 30/09/1989

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)