Sez. 5, Sentenza n. 2683 del 29/05/1997 Cc. (dep. 11/07/1997) Rv. 208369 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Registro degli atti non costituenti notizia di reato - Iscrizione - Archiviazione da parte del p.m. - Impugnabilità - Esclusione - Rimedi - Indicazione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
Non è impugnabile il provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone la trasmissione all'archivio di un documento pervenuto al suo ufficio ed iscritto nel registro "mod. 45" (denominato "degli atti non costituenti notizia di reato") di cui al d.m. 30 settembre 1989, né può censurarsi in sede di legittimità la scelta del medesimo pubblico ministero di iscrivere la segnalazione ricevuta in un registro diverso da quello previsto dall'art. 335 cod. proc. pen.; i provvedimenti predetti, infatti, non hanno natura giurisdizionale, sicché nemmeno possono essere sindacati sotto il profilo dell'abnormità, categoria che concerne esclusivamente gli atti del giudice, e solo del giudice, emessi in assenza dei presupposti normativi. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale avverso il provvedimento con il quale il procuratore circondariale aveva direttamente trasmesso in archivio un esposto pervenuto al suo ufficio, precisando tuttavia che l'erroneità dell'iscrizione di una segnalazione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato e della diretta archiviazione da parte del procuratore della Repubblica è rimediabile all'interno dell'ufficio del pubblico ministero, strutturato secondo il principio gerarchico)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/09/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)