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Sez. 6, Ordinanza n. 820 del 15/02/1996 Cc. (dep. 04/04/1996) Rv. 205053 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa | Iscrizione di un esposto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Provvedimento del P.M. che dispone la trasmissione degli atti in archivio - Richiesta dell'esponente di essere avvertito dell'archiviazione - Irrilevanza - ricorso per cassazione avverso il provvedimento del P.M. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205053-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Notifica alla persona offesa

Non è possibile ricorrere per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio del fascicolo iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) senza inviare avviso alla persona che, presentando un esposto alla polizia giudiziaria, aveva fatto richiesta di essere avvertita della richiesta di archiviazione. La procedura prevista dagli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. riguarda infatti solo gli atti per i quali il P.M. abbia disposto l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/09/1989 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)