Sez. 1, Sentenza n. 1664 del 24/02/1997 (Rv. 502627 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Nelle cause di separazione personale dei coniugi - Limiti - Fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale - Sussistenza - Nel giudizio di appello inerente i soli rapporti patrimoniali - Esclusione.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO
L'art. 70 primo comma n. 2 cod. proc. civ., sull'obbligatorietĂ dell'intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale, e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)