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Sez. 1, Sentenza n. 23713 del 21/12/2004 (Rv. 578381 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Assegno di mantenimento - Distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente separato, di somme dovute da terzi all'obbligato per il mantenimento - Controversia relativa - Intervento obbligatorio - Esclusione - Fondamento. .
Stato
decisa il 2004-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578381-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO

Nelle cause riguardanti la distrazione a favore del coniuge avente diritto, non legalmente separato, di somme dovute da terzi all'altro coniuge obbligato per il mantenimento, deve escludersi l'obbligatorietà dell'intervento del P.M., vertendosi in controversia concernente, non il vincolo matrimoniale, bensì l'applicabilità di una speciale agevolazione, prevista dall'art. 156, sesto comma, cod. civ., per il recupero di crediti per il mantenimento, ed esulando quindi la fattispecie dalla previsione dell'art. 70, primo comma, numero 2, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)