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Sez. 2, Sentenza n. 11843 del 26/11/1997 (Rv. 510390 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA | Condotta dell'obbligato - Criterio generale di valutazione.
Stato
decisa il 1997-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510390-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA

L'art. 1176 cod. civ. non impone al contraente un ulteriore e non qualificato dovere di diligenza, ma, con riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, offre all'interprete un criterio generale per valutare la condotta dell'obbligato nell'adempiere o nel non adempiere le obbligazioni da lui assunte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)