Sez. 2, Sentenza n. 11843 del 26/11/1997 (Rv. 510390 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA | Condotta dell'obbligato - Criterio generale di valutazione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA
L'art. 1176 cod. civ. non impone al contraente un ulteriore e non qualificato dovere di diligenza, ma, con riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, offre all'interprete un criterio generale per valutare la condotta dell'obbligato nell'adempiere o nel non adempiere le obbligazioni da lui assunte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)