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Sez. 2, Sentenza n. 13351 del 08/06/2006 (Rv. 589813 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) | In genere.
Stato
decisa il 2006-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589813-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI)

In tema di contratto d'opera, la norma di cui all'art. 2224 cod. civ. costituisce applicazione specifica dell'obbligo di diligenza previsto in via generale dall'art. 1176 cod. civ. che, facendo riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, detta un criterio di carattere generale che sta ad indicare la misura in astratto dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare esattamente la prestazione pattuita. Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che applichi d'ufficio il canone di cui all'art. 1176 cod. civ., atteso che in tal caso la decisione non si fonda su un titolo di responsabilità diverso da quello richiesto, né risultano mutati il "petitum" o la "causa petendi", non essendo introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Nella specie, il committente aveva agito ai sensi dell' art. 2224 cod. civ.nei confronti dell'esecutore dei lavori di restaurazione di una imbarcazione, affondata a causa di infiltrazioni d'acqua verificatesi durante la navigazione; la sentenza impugnata, nell'affermare la responsabilità del prestatore d'opera, ha ritenuto la violazione dell'obbligo della diligenza media, applicando d'ufficio la norma di cui all'art.1176 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2224, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)