Sez. L, Sentenza n. 6404 del 30/10/1986 (Rv. 448588 - 01)
RIFIUTO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI FISICAMENTE INIDONEI AL LAVORO, PERCHÉ USURANTE, SULLA BASE DI ACCERTAMENTI DI MEDICI DI FIDUCIA DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO DALL'OBBLIGO RISARCITORIO PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - CONDIZIONI.*
RIFIUTO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI FISICAMENTE INIDONEI AL LAVORO, PERCHÉ USURANTE, SULLA BASE DI ACCERTAMENTI DI MEDICI DI FIDUCIA DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO DALL'OBBLIGO RISARCITORIO PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - CONDIZIONI.*
In ipotesi di inadempimento contrattuale - la cui imputabilità è regolata dall'art. 1218 cod. civ., norma da coordinarsi con il disposto dell'art. 1176 sul grado di diligenza richiesta al debitore nell'adempimento - la prova liberatoria che può fornire quest'ultimo non si sostanzia esclusivamente in quella positiva del caso fortuito o della forza maggiore, ma può considerarsi raggiunta ogni qual volta il debitore provi che l'esatto adempimento è mancato nonostante egli abbia seguito le regole dell'ordinaria diligenza. Pertanto, in tema di collocamento ordinario (legge n. 264 del 1949), il datore di lavoro, che abbia rifiutato l'assunzione dei lavoratori avviatigli i quali siano risultati fisicamente inidonei al lavoro, perché usurante, sulla base di accertamenti sanitari effettuati da medici di fiducia dello stesso datore di lavoro, va esente dall'Obbligo risarcitorio per responsabilità contrattuale ove il suddetto accertamento medico risulti condotto in modo professionalmente corretto ed immune da pregiudizi o discriminazioni, dovendo ritenersi in tale evenienza raggiunta la prova da parte del debitore di aver tenuto un comportamento secondo normale diligenza. (nella specie la diagnosi dei medici di fiducia del datore di lavoro era stata confermata in giudizio dal C.T.U., che però aveva ritenuto idonei al lavoro i lavoratori avviati sulla base di una diversa valutazione circa l'usura dell'attività lavorativa). (V 313/86, mass n 443940; (V 1741/85, mass n 436696; (V 465/85, mass n 438676; (V 3328/83, mass n 428228; (Conf 2586/86, mass n 445671; (contra 1917/86, mass n 445178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)