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Sez. 1 - , Sentenza n. 13651 del 12/02/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 275328 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova per ragioni terapeutiche - Condizioni - Stato di tossicodipendenza - Valutazione rimessa all'Autorità giudiziaria - Criteri.
Stato
decisa il 2019-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275328-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il tribunale di sorveglianza, chiamato a verificare, per l'applicazione della misura, il presupposto soggettivo dello stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza certificato da struttura sanitaria pubblica, può motivatamente escluderne la sussistenza quando l'accertamento risulti effettuato a distanza di tempo dall'ingresso in carcere e sulla base delle sole dichiarazioni del detenuto, non risultando alcuna precedente conoscenza dello stesso da parte dei servizi di tossicodipendenza ed emergendo, inoltre, l'assenza di terapie di sostegno o di supporto e di segni fisici di intossicazione ed astinenza, nonché l'assenza di prove cliniche, al momento della carcerazione, rivelanti i metaboliti prodotti dal consumo dello stupefacente.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)