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Sez. 1, Sentenza n. 16905 del 20/12/2017 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 273293 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova per ragioni terapeutiche - Condizioni - Probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico - Valutazione rimessa all'Autorità giudiziaria - Criteri.
Stato
decisa il 2017-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273293-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)