Sez. 1, Sentenza n. 53761 del 22/09/2014 Cc. (dep. 30/12/2014) Rv. 261982 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova per ragioni terapeutiche - Programma terapeutico proveniente da struttura sanitaria pubblica - Vincolatività per il giudice - Esclusione - Ragioni - Valutazione - Criteri.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova per ragioni terapeutiche, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, del quale deve essere necessariamente corredata l'istanza di ammissione al beneficio, non vincola il giudice posto che questi è soggetto solo alla legge e non anche agli atti della P.A., ed essendo inoltre necessaria una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, in relazione ai parametri della pericolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)