Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33116 del 21/12/2018 (Rv. 652282 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE | Procedimento prefallimentare - Domanda di parte - Necessità - Desistenza dell'unico creditore istante anteriore alla pubblicazione della sentenza di fallimento ma prodotta solo in sede di reclamo avverso quest'ultima - Rilevanza - Conseguenze - Revoca del fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE
Il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d'ufficio e pertanto, anche nella fase prefallimentare, affinchè il giudice del merito possa pronunciarsi, è indispensabile che la domanda dei soggetti a tanto legittimati sia mantenuta ferma. Ne deriva che la desistenza dell'unico creditore istante, intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest'ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 6, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 15, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 16, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)