Sez. 1, Sentenza n. 13909 del 18/06/2014 (Rv. 631408 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE | Rigetto o revoca del fallimento - Riproposizione dell'istanza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE
La riproponibilità della domanda di fallimento, già respinta con provvedimento formalmente divenuto inoppugnabile, va valutata in concreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto o della revoca del fallimento. Ne consegue che, ove il rigetto del ricorso o la revoca del fallimento siano stati determinati da ragioni meramente processuali (come nel caso di rinuncia del creditore ovvero - nella specie - del P.M.), non si determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)