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Sez. 1, Sentenza n. 21478 del 19/09/2013 (Rv. 627559 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE | Procedimento prefallimentare - Domanda di parte - Necessità - Desistenza dell'unico creditore istante anteriore alla pubblicazione della sentenza di fallimento ma prodotta solo in sede di reclamo avverso quest'ultima - Rilevanza - Conseguenze - Revoca del fallimento.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627559-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE

Il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento, non prevedendo alcuna iniziativa d'ufficio, suppone, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito, che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento stesso, derivandone, quindi, che la desistenza dell'unico creditore istante intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest'ultima, determina la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)