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Sez. 2, Sentenza n. 14489 del 11/07/2005 (Rv. 582054 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Fattispecie relativa a sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.
Stato
decisa il 2005-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582054-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita; in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella specie, relativa a sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., la S.C. ha escluso che sia circostanza indicativa, in forma univoca, della volontà di non impugnare la sentenza l'accettazione, da parte del promittente venditore, della somma al pagamento della quale era subordinato il trasferimento della proprietà dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)