Sez. U, Sentenza n. 13 del 04/01/2007 (Rv. 594259 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Fattispecie relativa a sentenza declinatoria della giurisdizione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non costituisce manifestazione univoca della volontà di non impugnare una sentenza di un tribunale ordinario declinatoria della giurisdizione la circostanza che sia stata proposta davanti al giudice amministrativo, non rilevando in contrario il fatto che la parte, nell'instaurare il nuovo giudizio, non abbia formulato alcuna riserva di impugnazione contro la sentenza, dato che detta riserva non prevista da alcuna disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)