Sez. 1, Sentenza n. 3114 del 21/05/1984 (Rv. 435153 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO -RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RIPARTIZIONE FINALE - PENDENZA DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESCLUSIONE DI CREDITI O DI IMPUGNAZIONE ALLA LORO AMMISSIONE - ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTI AD ASSICURARE IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE DI DETTI GIUDIZI, LA"PAR CONDICIO" - OBBLIGO DEL GIUDICE DELEGATO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO -RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RIPARTIZIONE FINALE - PENDENZA DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESCLUSIONE DI CREDITI O DI IMPUGNAZIONE ALLA LORO AMMISSIONE - ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTI AD ASSICURARE IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE DI DETTI GIUDIZI, LA"PAR CONDICIO" - OBBLIGO DEL GIUDICE DELEGATO.*
La ripartizione finale dell'attivo di un fallimento può aver luogo anche se siano ancora pendenti giudizi di opposizione all'esclusione di credito o di impugnazione alla loro ammissione, ma in tale ipotesi, in qualunque grado i predetti giudizi siano pendenti ed anche se in essi non sia stato emesso alcun provvedimento cautelare provvisorio, il giudice delegato deve adottare le opportune Disposizioni, mediante depositi o accantonamenti, affinché, in caso di esito del giudizio favorevole al creditore, questi veda rispettata la sua par condicio e riceva una percentuale del suo credito uguale a quella degli altri creditori di pari grado. (V 1938/81, mass n 412631; (V 2851/78, mass n 392273; (V 1806/74, mass n 370001; (Conf 1367/79, mass n 397663).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)