Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 05/03/1979 (Rv. 397663 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - CASI DI CHIUSURA - PRESUPPOSTO - STATO PASSIVO DEFINITIVO - PENDENZA DI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE O DI IMPUGNAZIONE DI CREDITI AMMESSI - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - CASI DI CHIUSURA - PRESUPPOSTO - STATO PASSIVO DEFINITIVO - PENDENZA DI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE O DI IMPUGNAZIONE DI CREDITI AMMESSI - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
La ripartizione finale dell'attivo e la chiusura del fallimento devono normalmente avvenire sulla base di uno stato passivo definitivo: tuttavia, qualora siano pendenti giudizi di opposizione o di impugnazione di crediti ammessi, le esigenze di celerita che caratterizzano la procedura concorsuale consentono egualmente la chiusura del fallimento, purche il giudice delegato provveda alle opportune cautele, disponendo depositi e accantonamenti affinche, nel caso che il giudizio si concluda con esito favorevole al creditore, questi veda rispettato nei suoi confronti il principio della par conditio, ricevendo, cioe, sul suo credito una percentuale eguale a quella degli altri creditori di pari grado.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)