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Sez. U, Sentenza n. 3457 del 04/08/1977 (Rv. 387011 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - PETITUM SOSTANZIALE - DOMANDA DI ANNULLAMENTO - COLLEGAMENTO CON UNA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO PER DEDOTTA INOSSERVANZA DI NORME DI RELAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387011-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - PETITUM SOSTANZIALE - DOMANDA DI ANNULLAMENTO - COLLEGAMENTO CON UNA POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO PER DEDOTTA INOSSERVANZA DI NORME DI RELAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Poiche la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, o di quella del giudice amministrativo, va riscontrata in base al cosiddetto petitum sostanziale, e, cioe, non limitandosi alle formali deduzioni e richieste avanzate dalle parti, ma indagando sulla effettiva natura della controversia, in relazione alle concrete posizioni soggettive fatte valere, la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo a una domanda proposta dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, non puo essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, perche, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte dell'amministrazione, quella giurisdizione va affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo. (V 1829/75, mass n 375488).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)