Sez. 3, Sentenza n. 2051 del 04/10/2023 Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285739-01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Autonomia dell'accertamento svolto, ai fini penali, dalla polizia giudiziaria rispetto a quello eseguito, a fini tributari, dall'Agenzia delle entrate - Sussistenza - Conseguenze.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, sussiste piena autonomia dell'accertamento svolto, ai fini penali, dalla polizia giudiziaria rispetto a quello eseguito, a fini tributari, dall'Agenzia delle entrate, sicché l'eventuale inerzia di quest'ultima, manifestatasi attraverso l'omessa emanazione di avvisi di accertamento o la mancata insinuazione dell'erario al passivo di un fallimento, non influisce sulla prova dell'esistenza del debito tributario o del profitto illecito penalmente rilevanti.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)