diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5708 del 23/10/1980 (Rv. 409549 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONCORSO PER SPESE SCOLASTICHE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409549-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONCORSO PER SPESE SCOLASTICHE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il concorso per spese scolastiche corrisposto dal datore di lavoro in via continuativa e determinata a tutti i lavoratori con figli iscritti a corsi scolastici, costituendo adempimento di obbligazioni pecuniarie, imposte al datore di lavoro da leggi o convenzioni nel corso del rapporto ed avente titolo ed origine nel contratto di lavoro, rientra nel concetto di retribuzione imponibile ai fini assicurativi ai sensi degli artt 27 e 28 DPR 30 maggio 1955 n 797, sugli assegni familiari. (V 3194/77, mass n 386709; (Conf 1308/79, mass n 379561).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)