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Sez. L, Sentenza n. 3194 del 15/07/1977 (Rv. 386709 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OGGETTO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE - NOZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CONCORSO PER SPESE DI NUZIALITA, MATERNITA E SCOLASTICHE).*
Stato
decisa il 1977-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386709-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OGGETTO - RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE - NOZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CONCORSO PER SPESE DI NUZIALITA, MATERNITA E SCOLASTICHE).*

Ai sensi e sotto il vigore dell'art 27 secondo comma del DPR 30 maggio 1955 n 797 (testo unico sugli assegni familiari), applicabile anche in tema di Assicurazione obbligatoria contro le malattie, in forza del rinvio disposto dall'art 1 della legge 19 febbraio 1951 n 74, nell'ambito della remunerazione assoggettata a contribuzione in favore dell'INAM vanno comprese tutte le somme che il datore di lavoro versi al lavoratore in adempimento di obblighi posti dalla legge o dal contratto di lavoro, o comunque in via continuativa e predeterminata, ove non siano ricollegabili a causa negoziale diversa od autonoma da quella del rapporto di lavoro, e, quindi, configurino corrispettivo in senso ampio dell'apporto del lavoratore nell'impresa, con la sola eccezione delle erogazioni riconducibili nell'elencazione di cui al terzo comma della norma medesima. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente affermato dai giudici del merito l'assoggettamento a contribuzione in favore dell'INAM del 'concorso per spese di nuzialita e natalità, corrisposto dalla 'federconsorzì ai propri dipendenti, in adempimento di specifico patto del contratto collettivo, nonche del 'concorso per spese scolastiché elargito dalla medesima 'federconsorzì, in via continuativa e predeterminata, a tutti i lavoratori con figli iscritti a corsi scolastici). (V 1554/74, mass n 369699; (V 1006/73, mass n 363412; (V 1455/71, mass n 351749).*

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1951 num. 74 art. 1, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Contr. Coll. 12/12/1966 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)