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Sez. L, Sentenza n. 5231 del 26/08/1986 (Rv. 447820 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PREVEDENTE IL VERSAMENTO DI UNA SOMMA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO A TACITAZIONE TRANSATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE FONDATA SULLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO FORMALMENTE QUALIFICATO COME AUTONOMO - TRATTENUTA FISCALE PER I REDDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447820-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PREVEDENTE IL VERSAMENTO DI UNA SOMMA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO A TACITAZIONE TRANSATTIVA DELLE PRETESE CREDITORIE FONDATA SULLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO FORMALMENTE QUALIFICATO COME AUTONOMO - TRATTENUTA FISCALE PER I REDDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - LEGITTIMITÀ.*

Ove tra datore di lavoro e lavoratore, il quale abbia agito in giudizio chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto, formalmente qualificato come autonomo, intervenga una conciliazione giudiziale che preveda la corresponsione di una somma di danaro da parte del primo in favore del secondo a tacitazione transattiva delle pretese creditorie che sarebbero potute scaturire dall'accertamento della natura subordinata del rapporto, sulla somma suddetta legittimamente il datore di lavoro opera le trattenute fiscali previste dagli artt. 23 e 25 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo. (V 5121/85, mass n 442438; (V 1855/84, mass n 433924).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)