Sez. L, Sentenza n. 4568 del 19/05/1987 (Rv. 453248 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - TRATTAMENTO FISCALE - RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - SOMMA DOVUTA A TITOLO DI IMPOSTA RISULTATA IN SEDE DI TASSAZIONE DEFINITIVA INFERIORE A QUELLA GIÀ TRATTENUTA - DOVERI DEL LAVORATORE DI RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE DIRETTAMENTE ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - TRATTAMENTO FISCALE - RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - SOMMA DOVUTA A TITOLO DI IMPOSTA RISULTATA IN SEDE DI TASSAZIONE DEFINITIVA INFERIORE A QUELLA GIÀ TRATTENUTA - DOVERI DEL LAVORATORE DI RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE DIRETTAMENTE ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
Con riguardo al trattamento fiscale dell'indennità di anzianità, sulla quale il datore di lavoro è tenuto (ex art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) ad operare una ritenuta alla fonte a titolo di acconto con l'aliquota corrispondente alla metà dell'ammontare globale dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente, il lavoratore, ove in Sede di tassazione definitiva risulti che la somma dovuta a titolo di imposta sia inferiore a quella già trattenuta (per l'allegazione di oneri deducibili o, come nella specie, per l'avvenuto condono dell'imposta complementare nella fase di transazione tra il vecchio ed il nuovo regime tributario), deve chiedere la restituzione della somma eccedente quella dovuta direttamente all'amministrazione finanziaria, che ha percepito l'acconto suddetto, e non può invece rivolgersi al datore di lavoro, il quale ha operato come mero sostituto d'imposta. (V 5231/86, mass n 447820; (V 6407/83, mass n 431145).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)