Sez. L, Sentenza n. 6954 del 16/12/1982 (Rv. 424615 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'accertamento della novazione del rapporto di lavoro, intesa come convenzione con cui le parti intendano operare l'Estinzione del rapporto precedente e la Costituzione di uno nuovo, è riservato al giudice del merito, risolvendosi in un giudizio di fatto che, se sorretto da congrua e corretta motivazione, si sottrae a Sindacato in Sede di legittimità. (Conf 1691/79, mass n 398042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)