Sez. L, Sentenza n. 5687 del 19/11/1985 (Rv. 442879 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - IMMEDIATA RIASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DELLO STESSO IMPRENDITORE - SUSSISTENZA DI DUE DISTINTI RAPPORTI SUCCEDUTISI NEL TEMPO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - ONERE - INCIDENZA - OGGETTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - IMMEDIATA RIASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DELLO STESSO IMPRENDITORE - SUSSISTENZA DI DUE DISTINTI RAPPORTI SUCCEDUTISI NEL TEMPO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - ONERE - INCIDENZA - OGGETTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La sussistenza di un effettivo e legittimo frazionamento di un rapporto di lavoro in due distinti rapporti, succedutisi l'uno all'altro senza intervallo di tempo alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, può essere ritenuta allorché la presunzione di una sostanziale unicità ininterrotta del rapporto lavorativo, connessa con il principio d'infrazionabilità inderogabilmente sancito dall'art. 2120 cod. civ., sia superata mediante la prova, gravante sul datore di lavoro, di un accordo novativo, idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e fondato sull'oggettiva esistenza di situazioni giuridiche e di giustificate esigenze organizzative dell'azienda, non secondarie ed accessorie, ma tali da escludere ogni fraudolento intendimento di rendere possibile una prematura liquidazione della indennità di anzianità. L'accertamento in concreto della novazione oggettiva, risolvendosi in un tipico giudizio di fatto, è istituzionalmente riservato al giudice del merito e sottratto, quindi, a Sindacato in Sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione. (V 5074/84, mass n 436881; (V 6297/83, mass nn 431035 e 431036; (V 1920/77, mass n 385634; (Conf 6954/82, mass n 424614, sulla prima parte; (Conf 6954/82, mass n 424615, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)