diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 20116 del 02/09/2013 (Rv. 627369 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulenza tecnica in materia contabile - Indeterminabilità del valore della controversia - D.P.R. n. 115 del 2002 - Art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 - Onorario a percentuale calcolato per scaglioni - Inapplicabilità - Criteri residuali di cui all'art. 1 delle medesime tabelle - Applicabilità.
Stato
decisa il 2013-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627369-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel sistema di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al citato d.m. 30 maggio 2002 al consulente tecnico in materia contabile spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia; tuttavia, ove non sia possibile determinare il valore della controversia, si applica il criterio residuale, di cui all'art. 1 delle medesime tabelle, di commisurare l'onorario al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 all. 1 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 all. 1 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)