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Sez. 2, Sentenza n. 17333 del 23/07/2009 (Rv. 609217 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulenza tecnica in materia contabile - D.P.R. n. 115 del 2002 - Art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 - Onorario a percentuale calcolato per scaglioni - Spettanza - Criteri ulteriori di cui all'art. 1 delle medesime tabelle - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609217-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Nel sistema di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità - prevista dall'art. 1 delle medesime tabelle - di commisurare l'onorario con riguardo al valore del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico, abbia carattere residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva nella vigenza della legge 8 luglio 1980, n. 319.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 all. 1 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)