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Sez. 2, Sentenza n. 10443 del 21/10/1998 (Rv. 519933 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Criterio commisurato al tempo per prestazione rientrante, anche in via analogica, tra quelle contemplate in tabella (d.P.R. 820/1983 e successivi aggiornamenti) con onorario a percentuale - Condizioni - Indeterminabilità del valore della controversia - Conseguenze - Obbligo di motivazione del giudice che liquida l' onorario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519933-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso al c.t.u. è liquidabile con il criterio della commisurazione al tempo (cosiddette vacazioni), anziché a percentuale, per prestazioni che rientrano nelle corrispondenti tabelle di cui al d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 e successivi aggiornamenti, o ad esse analoghe, soltanto se il valore della controversia non è determinabile e pertanto il giudice del merito deve motivare al riguardo nel provvedimento di liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 3, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DPR 14/11/1983 num. 820 art. 1 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)