Sez. U, Sentenza n. 8549 del 04/08/1995 (Rv. 493563 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Decesso o invalidità dei dipendenti dell'amministrazioni postali conseguenti ad azioni criminose e comportanti la cessazione dell'impiego - Speciali elargizione "ex lege" n. 862 del 1978 ed ex art. 11 legge n. 466 del 1980 - Carattere indennitario e non risarcitorio - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Trasmissibilità dell'elargizione agli eredi - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La speciale elargizione - prevista per i dipendenti dell'amministrazione postale, che, a seguito di azioni criminose contro uffici, mezzi di trasporto di valori ed impianti, decedano o riportino un'invalidità permanente non inferiore all'80 per cento, comportante, comunque, la cessazione dell'impiego (art. 1 legge n. 862 del 1978, modif. dall'art. 2 legge n. 466 del 1980) - rappresenta una provvidenza eccezionale, di carattere indennitario e non risarcitorio, solo occasionalmente collegata (e non dipendente) dal fatto illecito dal pubblico impiegato, trovando la sua ragion d'essere nel fatto che l'illecito sia stato subito a causa del rapporto di pubblico impiego, in quanto la vittima prestasse attività di servizio presso l'indicata amministrazione e a seguito dello stesso abbia dovuto cessare il rapporto; con la conseguenza che le controversie concernenti il riconoscimento di tale elargizione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, senza che assuma rilievo la circostanza che il diritto alla stessa, una volta accertato, sia trasmissibile agli eredi.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 862 art. 1, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)