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Sez. 1, Sentenza n. 3738 del 17/11/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174862 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE - MOTIVAZIONE - PRECEDENTI PENALI - VALORE.*
Stato
decisa il 1986-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174862-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE - MOTIVAZIONE - PRECEDENTI PENALI - VALORE.*

Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, sebbene il convincimento del giudice possa basarsi sui precedenti penali del proposto, tuttavia tali elementi non rilevano di per sè, come fatti-reato da sanzionare ulteriormente, ma, unitamente agli altri elementi presi in esame, devono condurre ad una prognosi di pericolosità che, in quanto giustifica le misure di prevenzione, deve emergere in modo logicamente irreprensibile dalla motivazione. (Conf mass n 170413; (Conf mass n 168613).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)