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Sez. L, Sentenza n. 203 del 12/01/1998 (Rv. 511466 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA | Art. 26 CCNL settore commercio - Disposizione programmatica - Configurabilità - Diritto dei lavoratori di partecipazione all'assemblea - Limiti - Interruzione dell'attività di vendita al pubblico - Irrilevanza - Diritto dei lavoratori alla retribuzione anche in caso di interruzione dell'attività produttiva determinata dalla partecipazione all'assemblea - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511466-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA

L'art. 26 CCNL del settore commercio, nel demandare ad accordi aziendali la determinazione dello svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro in modo da garantire la continuità di vendita al pubblico, si configura come disposizione di carattere programmatico, con la conseguenza che, in mancanza degli accordi previsti dalla citata disposizione contrattuale, i soli limiti al diritto di assemblea restano quelli previsti dall'art. 20 legge n. 300 del 1970; ciascun lavoratore, pertanto, ha diritto, nel limite delle dieci ore annue, a partecipare alle assemblee indette nell'unità produttiva durante l'orario di lavoro usufruendo della normale retribuzione, senza che l'eventuale interruzione dell'attività di vendita al pubblico determinata dalla massiccia partecipazione dei lavoratori all'assemblea possa legittimare il datore di lavoro a rifiutare la retribuzione, posto che, in materia, l'art. 1460 cod. civ. è derogato dal citato art. 20 legge n. 300 del 1970, in quale prevedendo la normale retribuzione per i dipendenti che si astengono dal lavoro per partecipare all'assemblea, impedisce che l'interruzione dell'attività produttiva determinata dalla partecipazione all'assemblea possa essere equiparata, sotto questo profilo, a quella determinata dalla partecipazione ad uno sciopero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)