Sez. L, Sentenza n. 1039 del 01/02/1992 (Rv. 475520 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito secondo cui la previsione del contratto collettivo del settore di commercio con cui viene demandata ad accordi a livello aziendale la determinazione delle modalità di svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro ha carattere programmatico, e non costituisce la fonte di specifiche modalità di esercizio del diritto di assemblea garantito dall'art. 20 legge n. 300 del 1970, né di un obbligo a trattare il cui inadempimento possa incidere sulla legittimità delle riunioni tenute nel rispetto dei limiti posti dalla legge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)