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Sez. L, Sentenza n. 6080 del 05/07/1997 (Rv. 505764 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA | In orario di lavoro - Diritto a parteciparvi con diritto alla retribuzione ex art. 20 legge n. 300 del 1970 - Limiti - Interesse aziendale al normale svolgimento dell'attività - Irrilevanza - Interessi prioritari o paritari di rilevanza costituzionale - Tutela - Necessità - Diritto del lavoratore alla libera manifestazione del pensiero - Configurabilità - Limiti contrattuali alla sua partecipazione alle assemblee - Invalidità - Fattispecie relativa alla pretesa di salvaguardia dell'attività di vendita nei grandi magazzini.
Stato
decisa il 1997-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505764-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA

Il diritto di partecipare all'assemblea indetta durante l'orario di lavoro, usufruendo della normale retribuzione secondo la disciplina di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970, non può essere limitato dalla pretesa del datore di lavoro di non subire alcun pregiudizio nella normale esplicazione dell'attività aziendale, fermo restando il limite esterno a tale diritto costituito dall'esigenza della tutela - prioritaria o paritaria - di interessi, costituzionalmente garantiti, confliggenti con il suo esercizio (garanzia dell'incolumità delle persone, di sicurezza e salvaguardia degli impianti, ecc.). Il medesimo diritto, poiché non solo costituisce per il sindacato uno strumento per verificare il consenso alla sua politica e definirne i contenuti, ma anche si inquadra tra i diritti del lavoratore inerenti alla libera manifestazione del pensiero, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva. (Fattispecie relativa alla pretesa di azienda della grande distribuzione di subordinare la retribuzione dell'ora utilizzata per l'assemblea alla salvaguardia del servizio di vendita al pubblico, in relazione al tenore dell'art. 26, settimo comma, del c.c.n.l. 28 marzo 1987, avente peraltro, secondo l'interpretazione del giudice di merito, natura programmatica e non precettiva, per il suo rinvio a successivi accordi in sede locale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)