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Sez. L, Sentenza n. 2158 del 07/04/1982 (Rv. 420038 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI DI SETTORE E CATEGORIA - COMPARAZIONE TRA LA RETRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE PERCEPITA DAL LAVORATORE E QUELLA PRESUMIBILMENTE EQUA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420038-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE CON RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI DI SETTORE E CATEGORIA - COMPARAZIONE TRA LA RETRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE PERCEPITA DAL LAVORATORE E QUELLA PRESUMIBILMENTE EQUA - CRITERI.*

Ai fini dell'integrazione della retribuzione dovuta al lavoratore subordinato, con riferimento ai contratti collettivi postcorporativi di settore e categoria ed in applicazione dell'art. 36 della Costituzione, la comparazione fra la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore e quella che può presumersi equa siccome desumibile da tali contratti va condotta con riferimento a tutti gli emolumenti di cui si riscontri la natura retributiva e obbligatoria e non alla sola paga base, di guisa che risultino confrontati il trattamento economico globale praticato e quello globale dovuto, senza che rilevi la carenza di alcuni emolumenti. (V 1986/78, mass n 391350; (V 3473/74, mass n 371976).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)