Sez. 1, Sentenza n. 923 del 07/03/1977 (Rv. 384538 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA EMESSA IN SEDE DI SOSPENSIONE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - POTERE DI LIQUIDAZIONE - SPETTANZA ALLA CORTE DI CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ORDINANZA EMESSA IN SEDE DI SOSPENSIONE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - POTERE DI LIQUIDAZIONE - SPETTANZA ALLA CORTE DI CASSAZIONE.*
L'ordinanza emessa ai sensi dell'art 373 cod proc civ in Sede di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione non puo essere inquadrata fra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, giacche si tratta di pronuncia provvisoria (la cui efficacia e condizionata all'esito del giudizio di Cassazione), di fronte alla quale non e individuabile la parte definitivamente soccombente. Mancando di contenuto decisorio l'ordinanza in questione, ed esclusa percio la Competenza del giudice a quo in ordine alla liquidazione delle spese giudiziali, questa deve essere attribuita alla Corte di Cassazione, unitamente alla liquidazione delle spese del processo svoltosi davanti ad essa. (Conf 29/73, mass n 361779).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)