Sez. 2, Sentenza n. 3780 del 16/04/1987 (Rv. 452701 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE - DELLA SENTENZA DI APPELLO - SPESE DEL PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE CON QUELLE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE - DELLA SENTENZA DI APPELLO - SPESE DEL PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE CON QUELLE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ.*
L'ordinanza emessa, ex art. 373 cod. proc. civ., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello, non può essere inquadrata tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia provvisoria la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di Cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente. Spetta, pertanto, alla Corte di Cassazione liquidare le spese di detto procedimento insieme con quelle del giudizio di legittimità. (V 2152/85, mass n 440031; (V 6599/83, mass n 431323; (V 6186/80, mass n 409913; (V 1847/79, mass n 398231; (V 5554/78, mass n 395347; (V 29/73, mass n 361779; (Conf 923/77, mass n 384538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)